LEGGE 14 agosto 1971, n. 818
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875; n. 2583, per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevata al 4 per cento.
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