LEGGE 14 agosto 1971, n. 819

Type Legge
Publication 1971-08-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo. Per i mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.

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