LEGGE 14 agosto 1971, n. 821
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
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