DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. 826
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto l'art. 15; comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dei citati art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968;
n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986 e 3 dicembre 1970, n. 1201, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno, dieci, uno, quattro e uno posti di assistente ordinario gia' riservati per concorso agli assistenti straordinari;
Considerato che, a seguito del risultato di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati col citato decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, un altro posto non risulta coperto perche' il relativo concorso e' andato deserto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale, in sede di ripartizione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario del contingente non vincolato, a disposizione per l'anno accademico 1970-71, risultano assegnati, fra l'altro, per mero errore materiale, un posto di assistente alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Milano; un posto di assistente alla cattedra di mineralogia della facolta' di scienze matematiche fisiche e' naturali dell'Universita' di Napoli; un posto di assistente alla cattedra di costruzioni aeronautiche I ed un posto di assistente alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino; ed un posto di assistente alla cattedra di diritto-romano II della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale, in sede di ripartizione di duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario, del contingente non vincolato a concorsi riservati, a disposizione per lo stesso anno accademico 1970-71, risultano assegnati, per mero errore materiale, un posto di assistente alla cattedra di lingua e letteratura latina della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Parma; un posto di assistente alla cattedra di filosofia teoretica della facolta' di magistero dell'Universita' di Messina; un posto di assistente alla cattedra di composizione urbanistica della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova; ed un posto di assistente alla cattedra di diritto pubblico dell'economia della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli;
Considerata la necessita' di procedere alla rettifica delle assegnazioni dei posti in questione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Il posto di assistente ordinario, gia' attribuito alla cattedra di fisiologia umana della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, e' recuperato dal contingente riservato.
Art. 2
Il posto di assistente come sopra recuperato viene assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Modena.
Art. 3
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facolta' di scienze politiche della medesima Universita' di Milano. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di mineralogia della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Napoli, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Napoli: Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di costruzioni aeronautiche I della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chimica fisica della facolta' di ingegneria del politecnico di Milano. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto romano II della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.
Art. 4
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facolta' di magistero della medesima Universita' di Parma. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di filosofia teoretica della facolta' di magistero dell'Universita' di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi invece, assegnato alla cattedra di filosofia della stessa facolta' della medesima Universita' di Messina. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di composizione urbanistica della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Roma. Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto pubblico dell'economia della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Messina.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 136. - CARUSO
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