DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 830
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con il quale si dispone che gli enti ospedalieri possono cedere in delegazione i proventi delle rette ospedaliere, fino ad un ventesimo del loro ammontare, per coprire l'ammortamento di mutui destinati alla costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti, l'acquisto di edifici gia' costruiti, purche' rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto;
Visto l'art. 34 della stessa legge n. 132, in base al quale possono concedere mutui agli enti ospedalieri, per le opere sopraindicate, la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti ed istituti autorizzati a concedere finanziamenti a comuni e province, garantiti da delegazioni;
Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti;
Visto il regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti;
Visto l'art. 56 della legge succitata 12 febbraio 1968, n. 132;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 132, di definire con proprio decreto le modalita' relative al conferimento delle delegazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli enti ospedalieri sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto del servizio di riscossione o di cassa e riscossione - stipulando, ove occorra, una convenzione aggiuntiva - una clausola che obblighi l'esattore comunale o altro assuntore del servizio, a norma degli articoli 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, per tutto il periodo della loro gestione, a dare esecuzione alle delegazioni di pagamento delle rette ospedaliere rilasciate dagli enti stessi ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, portate a loro conoscenza nei modi prescritti dalla legge o dal contratto di mutuo cui si riferiscono. Nel contratto di appalto o nella convenzione aggiuntiva dovra' inoltre risultare che le delegazioni di pagamento, quando afferiscano a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono assunte dagli agenti delegati con le modalita' contenute negli articoli 77, 78, 79 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti, secondo le quali gli agenti stessi sono, fra l'altro, costituiti legalmente in debito verso il mutuante con l'obbligo: del non riscosso per riscosso; del versamento a rate bimestrali in corrispondenza delle scadenze esattoriali delle imposte dirette; della comminatoria della indennita' di mora in caso di ritardato versamento di ciascuna rata, cosi' come e' previsto dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette; di garantire con la cauzione ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, l'esecuzione delle delegazioni di pagamento. E' cio' anche nel caso che si tratti della cauzione originariamente prestata, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, solo per l'appalto del servizio di tesoreria dell'ente ospedaliero; di sottostare a tutte le altre norme e procedure stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Art. 2
L'ente ospedaliero ha l'obbligo di portare tempestivamente a legale conoscenza l'atto o gli atti di delega ai successivi agenti delegati (esattore o tesoriere) all'inizio delle relative gestioni, onde i pagamenti alle prescritte scadenze a favore del delegatario, non abbiano a subire soluzioni di continuita'. Nel caso che l'ente stesso non adempia a tale suo obbligo si renderanno applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2047.
Art. 3
Nel caso che la riscossione delle rette ospedaliere sia gestita da un tesoriere impiegato dell'ente, la riscossione stessa, per un ammontare almeno pari all'importo delle delegazioni di pagamento, deve essere affidata, con gli obblighi indicati nell'art. 1, all'esattore comunale o ad un appaltatore del servizio di tesoreria, munito di cauzione.
Art. 4
L'ente ospedaliero deve provvedere con ogni suo mezzo al pagamento di quanto non fosse stato possibile all'ente mutuante riscuotere alla scadenza delle delegazioni dall'agente della riscossione delegato, in quanto le delegazioni di pagamento devono intendersi rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto". Nel caso di esproprio della cauzione prestata dall'agente della riscossione, l'ente mutuante avra' sul ricavato, per il recupero di quanto rimasto insoluto e relativi accessori, diritto di prelazione rispetto all'ente ospedaliero.
Art. 5
La competente autorita' tutoria ha l'obbligo di vigilare a che, per tutto il periodo di estinzione dei mutui, siano iscritte nel bilancio dell'ente ospedaliero, fra le spese obbligatorie, le annualita' di ammortamento dovute all'ente.
Art. 6
La deliberazione relativa al rilascio delle delegazioni di pagamento nel senso surriferito rientra nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ente e dovra' riportare l'approvazione della competente autorita' tutoria. L'autorita' di vigilanza e' tenuta ad attestare che la deliberazione stessa e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, nonche', in calce all'atto di delega, che vi e' capienza nella quota delegabile delle rette ospedaliere.
Art. 7
E' fatto salvo quanto di diverso possa essere pattuito con i contratti di mutuo stipulati dagli enti e istituti pubblici di cui all'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anche in conformita' dei propri statuti.
SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 144. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.