LEGGE 8 maggio 1971, n. 831

Type Legge
Publication 1971-05-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.

SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - BOSCO - ATTAGUILE - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Acte final

ALLEGATO ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE VISANT A FACILITER LES VOYAGES ET LES TRANSPORTS MARITIMES, 1965 Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato. ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA FACILITAZIONE DEI VIAGGI E TRASPORTI MARITTIMI, 1965. 1. Dal 24 marzo al 9 aprile 1965, su invito della Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, si e' tenuta a Londra una conferenza allo scopo di redigere una Convenzione per facilitare il traffico marittimo internazionale. 2. I Governi dei cinquantasette Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza da delegazioni: Algeria Argentina Australia Belgio Brasile Bulgaria Camerun Canada' Cina (Repubblica Cinese) Colombia Congo (Leopoldville) Cecoslovacchia Danimarca Repubblica Dominicana Ecuador Repubblica Federale di Germania Finlandia Francia Ghana Grecia Honduras Ungheria India Irlanda Israele Italia Costa d'Avorio Giappone Corea Libano Repubblica Malgascia Malaysia Messico Monaco Paesi Bassi Nuova Zelanda Nicaragua Nigeria Norvegia Panama Filippine Polonia San Marino Senegal Spagna Svezia Trinidad e Tobago Tunisia Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina Repubblica Araba Unita Uruguay Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord Stati Uniti d'America Venezuela Jugoslavia Zambia Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 3. I Governi dei seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza da osservatori: Ceylon Cile Santa Sede Iraq Peru' Romania Sudan Svizzera Repubblica Araba Siriana Tailandia Turchia 4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla Conferenza da osservatori: Nazioni Unite Ufficio Internazionale del Lavoro Organizzazione Internazionale della Sanita' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile Commissione Internazionale dell'Aviazione Civile Commissione Oceanografica intergovernativa Consiglio di cooperazione doganale Ufficio Internazionale delle epizoozie Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo. 5. Le seguenti Organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza: Camera di Commercio Internazionale Camera di Navigazione Internazionale Confederazione Internazionale dei Sindacati liberi Organizzazione Internazionale per la standardizzazione Federazione Internazionale di Navigazione Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di viaggio Unione Internazionale di Assicurazione Marittima. 6. La Conferenza ha eletto il Sig. G.E. do Nascimento e Silva, Capo della delegazione brasiliana, quale Presidente della Conferenza. 7. La Conferenza ha eletto, quali Vice-Presidenti il Sig. Marian Fila (Polonia), il Sig. F. van Ijsseldijk (Paesi Bassi), il Sig. S.M.A. Banister (Regno Unito) e il Sig. D.E. Ogisi (Nigeria). Segretario Generale della Conferenza e' stato il Signor Jean Roullier (Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima), e Segretario Esecutivo della Conferenza e' stato il Sig. Roger Grosclaude (Capo del Segretariato delle relazioni esterne e questioni legali). Per motivi di lavoro la Conferenza ha istituito i seguenti comitati: Comitato Generale: Presidente: Sig. R.W. Radford (Regno Unito), Vice-Presidente: Sig. G.M.M. Duval (Repubblica Malgascia); Comitato delle credenziali: Presidente: Sig. M.J. Wilson (Australia); Comitato di progettazione: Presidente: Dr. V. Seferna (Cecoslovacchia), Vice-Presidente: Sig. A. Hofman (Paesi Bassi); Comitato sulle Dogane e problemi relativi: Presidente: Sig. R.V. Mc Intyre (Stati Uniti d'America), Vice-Presidente: Sig. C. Martelli (Italia); Comitato per l'immigrazione: Presidente: Dr. A. J. Fonteijn (Paesi Bassi), Vice-Presidente: Sig. T. Takehira (Giappone); Comitato per la sanita': Presidente: Dr. Lembrez (Francia), Vice-Presidente: Capitano G. Harine (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche). 9. La Conferenza ha usato, come base delle discussioni, un progetto di Convenzione Internazionale sulla facilitazione del traffico Marittimo Internazionale ed Allegato, di cui era gia' in possesso prima che iniziassero i lavori, preparato da un Gruppo di Esperti e presentato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale di consultazione. A risultato delle proprie deliberazioni, come risulta dai documenti e dai rapporti dei rispettivi Comitati e delle Sessioni Plenarie, la conferenza ha redatto e aperto alla firma e alla accettazione una Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale. La Convenzione assumera' d'ora innanzi, il nome di "Allegato A", e l'allegato alla Convenzione assumera' il nome di "Allegato B" al presente Atto finale. 10. La Conferenza ha adottato le seguenti Risoluzioni che sono aggiunte quali "Allegato C" al presente Atto finale e si riferiscono a: 1) Incoraggiamento delle accettazioni e delle adesioni alla Convenzione. 2) Accettazione di Norme. 3) Creazione di Comitati Nazionali e Regionali. 4) Creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc. 5) Futuro lavoro di facilitazione. 6) Facilitazione dei viaggi internazionali e turismo. IN FEDE DI CHE i Delegati hanno firmato il presente Atto finale. FATTO a Londra il 9 aprile 1965, in unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola. Gli originali dell'Atto finale saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima che inviera' copia certificata conforme del presente strumento a ciascuno dei Governi invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.

Allegato A-art. I

ALLEGATO A CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE I Governi contraenti: nell'intento di facilitare il traffico marittimo semplificando e riducendo al minimo formalita', richieste di documentazioni e procedure per l'arrivo, il soggiorno e la partenza delle navi impegnate in viaggi internazionali, hanno convenuto quanto segue: Articolo I I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonche' ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.

Allegato A-art. II

Articolo II (1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessita' particolari. (2) I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione. (3) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.

Allegato A-art. III

Articolo III I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.

Allegato A-art. IV

Articolo IV Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.

Allegato A-art. V

Articolo V (1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in base alle proprie leggi o in base alle disposizioni di ogni altro accordo internazionale. (2) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato sara' interpretato come suscettibile di precludere ad un Governo contraente l'applicazione temporanea di provvedimenti ritenuti da tale Governo necessari a preservare la moralita' pubblica, l'ordine e la sicurezza o a prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o flagelli per la salute pubblica, gli animali o le piante. (3) Tutte le questioni per le quali la presente Convenzione non provvede espressamente, restano soggette alla legislazione dei Governi contraenti.

Allegato A-art. VI

Articolo VI Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato: (a) "Norme" sono quei provvedimenti la cui uniforme applicazione da parte dei Governi contraenti in base alla Convenzione e' possibile e necessaria allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale; (b) "Procedure consigliate" sono quei provvedimenti la cui applicazione e' auspicabile da parte dei Governi contraenti allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale.

Allegato A-art. VII

Articolo VII (1) L'Allegato alla presente Convenzione puo' essere emendato dai Governi contraenti, sia su proposta di uno di essi che nel corso di una conferenza indetta a tale scopo. (2) Ogni Governo contraente puo' proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui appresso indicato "Segretario-Generale"): (a) su richiesta esplicita di un Governo contraente, il Segretario-Generale comunichera' direttamente ogni proposta di tal genere affinche' tutti i Governi contraenti le esaminino e vi aderiscano. Qualora non riceva tale richiesta esplicita, il Segretario-Generale, se lo ritiene opportuno, puo' procedere a consultazioni prima di comunicare la proposta ai Governi contraenti; (b) ogni Governo contraente notifichera' al Segretario-Generale, entro un anno dal ricevimento di tale comunicazione, se accetta o meno la proposta; (c) ogni notifica di tal genere dovra' essere fatta per iscritto al Segretario-Generale che informera' tutti i Governi contraenti del suo ricevimento; (d) ogni emendamento all'Allegato in base al presente paragrafo entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui l'emendamento verra' accettato dalla maggioranza dei Governi contraenti; (e) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti di ogni emendamento che entrera' in vigore in base al presente paragrafo, nonche' della data in cui tale emendamento entrera' in vigore. (3) Una Conferenza dei Governi contraenti sara' indetta dal Segretario-Generale su richiesta di almeno un terzo di essi, allo scopo di esaminare gli emendamenti all'Allegato. Ogni emendamento adottato nel corso di detta Conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario-Generale avra' notificato l'emendamento adottato ai Governi contraenti. (4) Il Segretario-Generale notifichera' senza indugio a tutti i Governi firmatari l'adozione e l'entrata in vigore di ciascun emendamento in base al presente Articolo.

Allegato A-art. VIII

Articolo VIII (1) Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una Norma uniformando ad essa le proprie formalita', richiesta di documentazioni o procedure, o che ritenga necessaria, per ragioni particolari, l'adozione di formalita', richieste di documentazioni o procedure, che differiscano da tale Norma, dovra' informarne il Segretario-Generale e notificargli le differenze esistenti tra la propria procedura e tale Norma. Detta notifica dovra' esser fatta il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il Governo in questione, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure. (2) La notifica di ogni differenza del genere nel caso di una modifica ad una Norma o di una Norma adottata di recente, verra' fatta da un Governo contraente al Segretario-Generale il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore di tale Norma modificata o adottata di recente, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure e puo' contenere un'indicazione dell'azione proposta per uniformare formalita', richieste documentazioni o procedure alla Norma modificata o adottata di recente. (3) I Governi contraenti sono pregati di uniformare per quanto possibile le proprie, formalita', richieste di documentazioni e procedure alle procedure consigliate. Non appena un Governo contraente uniformera' le proprie formalita', richieste di documentazioni e procedure, ad ogni procedura consigliata, dovra' darne notifica al Segretario-Generale. (4) Il Segretario-Generale informera' i Governi contraenti di ogni notifica effettuata in base al precedente paragrafo.

Allegato A-art. IX

Articolo IX Il Segretario-Generale indira' una Conferenza dei Governi contraenti per la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di non meno di un terzo dei Governi contraenti. Ogni revisione o notifica dovra' essere adottata dalla Conferenza con voto a maggioranza dei due terzi; successivamente ne verranno approntate copie certificate, conformi che verranno inviate dal Segretario-Generale a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. Un anno dopo l'accettazione della revisione o degli emendamenti da parte di due terzi dei Governi contraenti, ogni revisione o emendamento entrera' in vigore per tutti i Governi contraenti eccettuato per coloro i quali prima della sua entrata in vigore dichiarino di non accettare la revisione o l'emendamento. Al momento dell'adozione, la Conferenza puo' decidere, con voto a maggioranza dei due terzi, che la revisione o la modifica e' di natura tale che ogni Governo contraente che abbia fatto tale dichiarazione e che non accetti la revisione o l'emendamento entro un anno dalla entrata in vigore, cessera', allo spirare di tale periodo, di essere Parte della Convenzione.

Allegato A-art. X

Articolo X (1) La presente Convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e restera' poi aperta alla adesione. (2) I Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o di ogni Organizzazione specializzata, o dell'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, o che siano Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono divenire Parti della presente Convenzione, mediante: a) la firma senza riserva di accettazione; b) la firma con riserva di accettazione, seguita dalla accettazione; o c) l'adesione. L'accettazione o l'adesione si effettueranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario-Generale. (3) Il Governo di ogni Stato che non abbia diritto a divenire Parte in base al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' farne richiesta al Segretario generale e sara' ammesso a farne Parte in base al paragrafo 2, purche' la sua domanda sia stata approvata da due terzi dei Membri dell'Organizzazione diversi dai Membri associati.

Allegato A-art. XI

Articolo XI La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati l'avranno firmata senza riserva di accettazione o avranno depositato il proprio strumento di accettazione o di adesione. Essa entrera' in vigore per il Governo che la accetti o vi aderisca successivamente, sessanta giorni dopo il deposito dello strumento di accettazione o di adesione.

Allegato A-art. XII

Articolo XII Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Segretario-Generale, il quale notifichera' a tutti i Governi contraenti il contenuto e la data del ricevimento di ogni notifica di tal genere. Tale denuncia avra' efficacia un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario-Generale, o dopo altro periodo piu' lungo che sia specificato nella notifica stessa.

Allegato A-art. XIII

Articolo XIII (1) (a) Le Nazioni Unite, nei casi in cui amministrino un territorio, od ogni Governo contraente che cura le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultarsi il piu' presto possibile con detto territorio nel tentativo di estendere ad esso la presente Convenzione e potranno dichiarare, mediante notifica scritta inviata al Segretario-Generale, che la Convenzione verra' estesa a tale territorio. (b) La presente Convenzione verra' estesa al territorio menzionato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di essa o da ogni altra data in essa specificata. (c) Le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione si applicheranno ad ogni territorio al quale venga estesa la Convenzione in base al presente Articolo; a tale scopo, l'espressione "le proprie formalita', richieste di documentazioni o procedure" includera' quelle in vigore in tale territorio. (d) La presente Convenzione cessera' di venire estesa ad ogni territorio un anno dopo il ricevimento da parte del Segretario-Generale di una notifica a tale scopo; o in altra data piu' lontana che sia specificata in essa. (2) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 del presente Articolo, specificando in ogni singolo caso la data a partire dalla quale la Convenzione e' stata estesa.

Allegato A-art. XIV

Articolo XIV Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione: (a) delle firme apposte alla presente Convenzione e delle rispettive date; (b) del deposito degli strumenti di accettazione e di adesione, nonche' delle date del loro deposito; (c) della data in cui la Convenzione entra in vigore in base all'Articolo XI; (d) di ogni notifica ricevuta in conformita' degli Articoli XII e XIII e della relativa data; (e) della convocazione di ogni Conferenza in base agli Articoli VII e IX.

Allegato A-art. XV

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