DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 837
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 276 e 281 relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 276. - La scuola ha la durata di 5 anni ed ha sede presso la clinica medica generale il cui professore di ruolo e' direttore della scuola. Alla scuola sono ammessi cinquanta iscritti per i 5 anni di corso. Art. 281. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Malattie infettive, disreattive e del sangue; Istituzioni di terapia; Anatomia ed istologia patologica (biennale); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 2° Anno: Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e sierologia; Chimica clinica; Anatomia ed istologia patologica (biennale); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 3° Anno: Malattie dell'apparato digerente; Malattie renali; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 4° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie del sistema nervoso; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 5° Anno: Malattie del ricambio; Malattie delle ghiandole endocrine; Clinica medica generale e terapia medica. Gli articoli 283, 284, 285 e 286, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurologia Art. 283. - La scuola ha la durata di quattro anni, ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola. Art. 284. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (1° corso); Neuroradiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (2° corso); Clinica neurologica (1° corso); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (2° corso); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Art. 285. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni di ogni materia di insegnamento e i seguenti internati: A) nel primo anno l'internato in clinica psichiatrica; B) nel secondo, terzo e quarto anno l'internato in clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. L'internato di cui alla lettera A) puo' essere ridotto a non meno di sei mesi per coloro che prestino servizio in un reparto di neurologia e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in un ospedale psichiatrico. Art. 286. - Il numero massimo degli iscritti e' fissato in quarantacinque per i 4 anni di corso. Gli articoli 352, 353 e 355, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 352. - La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso il centro di medicina nucleare dell'Universita' di Pisa ed e' diretta dal titolare di ruolo della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica 2ª. Art. 353. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di ventiquattro per i 3 anni di corso in base a concorso per titoli ed esami. Art. 355. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Fondamenti di matematica e di statistica; Fisica nucleare delle radiazioni; Tecniche per le misure di radioattivita'; Dosimetria. 2° Anno: Teoria dei tracciati; Elementi di radiochimica; Applicazioni diagnostica 1ª; Elementi di radiologia. 3° Anno: Applicazioni diagnostica 2ª; Applicazioni terapeutiche; Radioprotezione e legislazione.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 143. - CARUSO
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