DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 867
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economica e commercio sono aggiunti i seguenti:
Diritto penale commerciale;
Calcolo delle probabilita';
Economia monetaria e creditizia;
Complementi di matematica per economisti.
Art. 58. - Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in fisica (II biennio) per l'indirizzo didattico l'insegnamento di "Istituzioni di fisica matematica" e' soppresso e sostituito dal seguente "Storia della fisica".
Art. 83. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di "Bachicoltura ed apicoltura" passa da semestrale ad annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 185. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economica e commercio sono aggiunti i seguenti: Diritto penale commerciale; Calcolo delle probabilita'; Economia monetaria e creditizia; Complementi di matematica per economisti. Art. 58. - Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in fisica (II biennio) per l'indirizzo didattico l'insegnamento di "Istituzioni di fisica matematica" e' soppresso e sostituito dal seguente "Storia della fisica". Art. 83. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di "Bachicoltura ed apicoltura" passa da semestrale ad annuale.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 185. - CARUSO
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