DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 870
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, con i quali e' stata riconosciuta la personalita' giuridica allo Ente autonomo per le fiere di Bologna, e ne sono stati approvati lo statuto e la sua modifica; Vista la deliberazione 23 dicembre 1970 del consiglio generale dell'ente, con la quale si propone la modifica dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, e' modificato come appresso: Il terzo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci, ad ogni effetto, quello dei due vice presidenti dell'ente scelti fra i rappresentanti dei soci fondatori e nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del consiglio generale, indicato dal presidente stesso o, in mancanza di indicazione, il vice presidente piu' anziano in carica".
SARAGAT GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 184. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.