LEGGE 29 ottobre 1971, n. 881

Type Legge
Publication 1971-10-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1 ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.