DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 882
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 40, relativo agli istituti della facolta' di scienze economiche e bancarie e' abrogato e sostituito dal seguente: Sono costituiti i seguenti istituti: Istituto di economia; Istituto di ragioneria generale ed applicata; Istituto di matematica; Istituto di materie giuridiche; Istituto di tecnica economica; Istituto di lingue; Istituto di statistica. Art. 41. - I suddetti istituti sono regolamentati dalle seguenti norme: Gli istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di propria pertinenza. Art. 42. - Ogni istituto e' retto da un professore di ruolo nominato dal consiglio di facolta'. In mancanza di professori di ruolo, la direzione dell'istituto puo' essere affidata al professore incaricato della materia da cui l'istituto trae la denominazione. Art. 43. - Agli istituti possono essere addetti assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno, purche' siano appartenenti ai ruoli universitari e non gravino, quindi, sui fondi di dotazione dell'istituto. Art. 44. - Gli istituti dovranno disporre, secondo modalita' intese a conseguire, nel modo piu' idoneo, il raggiungimento delle proprie finalita', di una dotazione e potranno, eventualmente, disporre di fondi e di borse di studio di enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Art. 45. - All'istituto di economia sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Istituzioni di economia politica; Economia politica; Storia economica; Economia monetaria e creditizia; Scienza delle finanze; Politica economica; Storia delle dottrine economiche; Economia e politica agraria; Economia internazionale; Econometria; Economia applicata; Economia matematica; Storia economica italiana dall'Unita' nazionale. Art. 46. - All'istituto di ragioneria generale ed applicata sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Ragioneria generale ed applicata; Contabilita' economica nazionale; Contabilita' di Stato. Art. 47. - All'istituto di materie giuridiche sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto commerciale; Diritto pubblico dell'economia; Diritto finanziario; Diritto amministrativo; Diritto del lavoro; Diritto fallimentare; Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio; Storia delle dottrine politiche; Sociologia. Art. 48. - All'istituto di tecnica economica sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Tecnica bancaria; Tecnica industriale e commerciale; Tecnica di borsa; Tecnica del commercio interno ed internazionale; Economia e tecnica delle imprese di assicurazione. Art. 49. - All'istituto di lingue sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Lingua inglese; Lingua francese; Lingua tedesca. Art. 50. - All'istituto di statistica sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Istituzioni di statistica; Statistica; Demografia.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 187. - CARUSO
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