LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Attribuzioni del comitato di vigilanza)
Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza: 1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonchè sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge; 2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi; 3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso; 4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; 5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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