DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1971, n. 892
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 272 del 26 ottobre 1970, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di istituire marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4000, 5000 e 6000, recanti l'anno di validita' e di determinarne la forma e le altre caratteristiche;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Sono istituite le marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4000 (quattromila), 5000 (cinquemila) e 6000 (seimila), recanti l'anno di validita'. Le marche sono stampate in rotocalco e calcografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 X 24 e nel formato stampa mm. 17 X 21. La filigrana e' formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura e' costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari. La vignetta, comune per tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato. Essa e' stampata nella parte ovale, al centro, in rotocalco ed e' composta da un disegno di stile ornamentale, realizzato a grafico, sul quale spicca a caratteri pieni l'anno di validita'. Il fondino che contiene il suddetto ovale e' stampato in calcografia ed e' composto da motivi ornamentali grafici ripetentisi e impreziositi da un ulteriore fondino uniforme, a mezza tinta. In testa un cartiglio, che reca la scritta "CONCESSIONI GOVERNATIVE" e alla base un altro cartiglio, piu' ampio del precedente, nel quale e' impresso il valore in cifre preceduto dalla parola "LIRE". Intorno all'ovale centrale, sviluppantesi per circa 3/4 del perimetro, la leggenda, in carattere bastone vuoto, "PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI". Le marche sono stampate nei seguenti colori: L. 4.000: fondino verde e ovale rosso; L. 5.000: fondino viola e ovale rosso; L. 6.000: fondino bruno e ovale rosso. Il colore dell'ovale delle marche sara' variato di anno in anno.
Art. 2
Le marche di concessioni governative per la vidimazione annuale delle patenti di guida autoveicoli, rispettivamente istituite nei valori da L. 1000 e 2000 con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, nel valore da L. 3000 con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, n. 1354, nel valore da L. 4000 con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1505, sono dichiarate fuori corso a partire dal 1 gennaio 1972.
Art. 3
Le marche di cui al precedente art. 2 che alla data del 31 dicembre 1971 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati saranno ammesse al cambio fino al 31 gennaio 1972.
Art. 4
Le nuove marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, recanti l'anno di validita', che alla fine di ogni anno risulteranno invendute presso i distributori secondari di valori bollati, saranno cambiate con marche dell'anno successivo per lo stesso valore. Tale cambio dovra' essere richiesto entro il 15 gennaio successivo. Non e' ammesso il cambio delle marche sfuse staccate dal bordo di riquadro dei fogli. Eventuali controversie, che dovessero sorgere sulla ammissione al cambio delle marche dell'anno precedente, saranno sottoposte al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che decide in via definitiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 1971 SARAGAT PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 9. - CARUSO
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