DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1971, n. 895

Type DPR
Publication 1971-10-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge del 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

TITOLO I DATA E OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Art. 1

L'undicesimo censimento generale della popolazione ed il quinto censimento generale dell'industria e del commercio hanno luogo, rispettivamente, nei giorni 24 e 25 ottobre 1971. In occasione del censimento della popolazione viene effettuata anche la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2

Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune: a) la popolazione residente; b) la popolazione presente o di fatto. La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale.

Art. 3

La popolazione residente di ciascun comune e' costituita dalle persone che, alla data del censimento hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni. La popolazione presente di ciascun comune e' costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.

Art. 4

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali, ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, per le donne che hanno contratto matrimonio alcune notizie sul numero dei figli avuti. Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile, la cittadinanza e il comune o stato estero di residenza. Nelle province di Bolzano e Trieste viene rilevato il gruppo linguistico di appartenenza delle persone ivi residenti.

Art. 5

Per le abitazioni, occupate e non occupate, vengono rilevati i dati concernenti la specie, il titolo di godimento, la superficie totale, il numero delle stanze e dei vani accessori e i servizi installati.

Art. 6

Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali: a) delle unita' giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attivita' nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito ed assicurazione e nei servizi e dalle imprese che esercitano attivita' di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attivita' della pesca; b) delle unita' locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento. Per le imprese il censimento rileva l'attivita' economica esercitata, la forma giuridica, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonche' particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane. Per le unita' locali rileva l'attivita' economica esercitata, i mezzi di trasporto in dotazione, gli addetti, lo ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1970, nonche' particolari notizie per le unita' locali esercitanti attivita' industriali o commercio fisso al minuto.

TITOLO II UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 7

Le unita' di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza si intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.

Art. 8

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento e' occupato o e' destinato ad essere occupato da una famiglia o da piu' famiglie coabitanti. Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio (grotta, baracca, roulotte, ecc.).

Art. 9

Le unita' di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono: a) l'impresa; b) l'unita' locale. Per impresa si intende l'organizzazione di un'attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per unita' locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Costituiscono unita' locali anche la sede centrale della impresa, nonche' gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unita' siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unita' locali indicate nel comma precedente.

Art. 10

Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, della rilevazione delle abitazioni e del censimento dell'industria e del commercio sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto. Il censimento della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 23 e il 24 ottobre 1971 ed il censimento dell'industria e del commercio al giorno 25 ottobre 1971.

TITOLO III ORGANI DEI CENSIMENTI

Art. 11

L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali e interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni-regionali, provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonche' degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Art. 12

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti: a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture ed eventualmente di altri organi locali della pubblica amministrazione; b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio; 2) all'ufficio appositamente costituito dal sindaco in occasione del secondo censimento dell'agricoltura del 1970, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dello ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dello ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 13

In ogni provincia e' costituita con decreto del prefetto una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza. La commissione, presieduta dal prefetto, e' composta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualita' di vice presidente; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rispettivamente esistenti nella provincia; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; dal capo dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

Art. 14

In ogni comune e' costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza dei censimenti stessi. La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, e' composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da quattro rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.

Art. 15

Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Nei casi di irregolarita', ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.

Art. 16

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Art. 17

I fondi necessari per i compensi da corrispondere agli organi periferici di censimento sono accreditati dallo Istituto centrale di statistica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione dei fondi di cui al precedente comma e ne dispongono in relazione alle esigenze degli uffici provinciali di censimento. I dirigenti degli uffici provinciali di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste di pagamento, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

TITOLO IV OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

Art. 18

Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per l'undicesimo censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformita' all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'istituto centrale di statistica.

Art. 19

Il sindaco accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli articoli 36, 37 e 40 del regolamento di esecuzione della legge di cui allo articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Art. 20

Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto stesso.

Art. 21

L'ufficio provinciale di censimento determina d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, su proposta degli uffici comunali di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle sezioni di censimento. I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso dei requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra i dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, purche' in possesso dei requisiti anzidetti. I rilevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneita' ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneita' viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalita' di rilevazione, impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento con l'assistenza dell'ispettore provinciale. Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneita' di cui al comma precedente. Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso comprensivo di qualsiasi rimborso spese, secondo le norme indicate dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 22

La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati nonche' la necessaria opera di propaganda vengono effettuate mediante manifesti. I sindaci provvedono in data 1 ottobre 1971 all'affissione di un manifesto ufficiale concernente i censimenti di cui al presente decreto nonche' di distinti manifesti di propaganda dei censimenti stessi. L'affissione dei suddetti manifesti, forniti dall'istituto centrale di statistica, e' in esenzione dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione.

Art. 23

Nel periodo dal 14 ottobre al 10 novembre 1971 i rilevatori procedono alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonche' dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio. La compilazione dei modelli di rilevazione viene eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare della impresa, dal gerente dell'unita' locale, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili, il rilevatore effettua gli accertamenti necessari. I fogli di famiglia e di convivenza, nonche' i questionari del censimento generale dell'industria e del commercio vengono sottoscritti da chi fornisce le notizie e controfirmati dal rilevatore.

Art. 24

I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unita' locali, i quali entro il 23 ottobre 1971 non abbiano ricevuto i fogli di famiglia, i fogli di convivenza, i questionari di impresa e unita' locale, ovvero, avendoli ricevuti, non abbiano potuto riconsegnarli entro il 10 novembre 1971 per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'ufficio comunale di censimento.

Art. 25

Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa vengono censite a cura del Ministero stesso secondo le particolari norme che saranno concordate con l'istituto centrale di statistica.

Art. 26

Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.

Art. 27

Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1971, a mezzo di appositi rilevatori.

Art. 28

L'Istituto centrale di statistica puo' autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente presso la sede dell'Istituto medesimo i questionari debitamente compilati.

Art. 29

L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessita', puo' provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unita' demografiche ed economiche.

Art. 30

A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonche' la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione. I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati allo Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1971, secondo le modalita' indicate dall'Istituto stesso.

Art. 31

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