DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 903
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1056 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto regionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto bancario;
Scienza dell'amministrazione;
Contabilita' di Stato;
Diritto penale comparato.
Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Neurotraumatologia Urologia pediatrica;
Anatomia radiologica;
Auxologia;
Patologia dell'apparato locomotore;
Traumatologia della strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 1971
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 7. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1056 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto regionale; Diritto pubblico dell'economia; Diritto bancario; Scienza dell'amministrazione; Contabilita' di Stato; Diritto penale comparato. Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Neurotraumatologia Urologia pediatrica; Anatomia radiologica; Auxologia; Patologia dell'apparato locomotore; Traumatologia della strada.
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 7. - CARUSO
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