LEGGE 9 ottobre 1971, n. 908
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi assimilati. Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi procedimenti rimangono estinti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - TANASSI - PRETI - RESTIVO - NATALI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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