LEGGE 30 ottobre 1971, n. 909

Type Legge
Publication 1971-10-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi. Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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