LEGGE 20 ottobre 1971, n. 912

Type Legge
Publication 1971-10-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'esecuzione delle opere anzidette è normalmente affidata dalle regioni alle province, ai comuni o ad altri enti locali. La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12 di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa. Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.

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