LEGGE 22 ottobre 1971, n. 913
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e medie aziende che, per il finanziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.
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