LEGGE 26 ottobre 1971, n. 916
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato: "Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperta la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza. I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza".
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