LEGGE 26 ottobre 1971, n. 918
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316, è sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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