DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 927
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601;
Atteso che la tabella allegato F, annessa alla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e' stata sostituita giusta decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1971, Atti di Governo, registro n. 240, foglio n. 109;
Considerata la necessita' di ridurre le misure della imposta prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, in relazione alla riduzione dell'imposta di consumo sul sale disposta con il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, sopracitato;
Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, sono cosi' modificati: Art. 1. - Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie: a) per le carni salate, i prodotti del suolo commestibili salati, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, il burro salato, la ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg. b) per i pesci salati............. " 3,33 " Art. 3. - Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Art. 4. - Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo. Art. 5. - Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure: industrie della salagio- ne dei pesci e delle bu- della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune industrie della prepara- zione del presame o ca- glio..................... " 33,30 " " raffinato
SARAGAT COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 18. - CARUSO
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