DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 932

Type DPR
Publication 1971-08-28
Ultimo aggiornamento 1971-11-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri;

Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, sono sostituite come segue: "a) 9% per l'assistenza agli orfani; b) 2% per l'assicurazione del personale; c) 3% per le spese generali; d) 60% per l'indennita' di buonuscita; e) 26% per gli altri interventi del fondo". Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, puo' variare, in piu' o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione". Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto e' aggiunta la seguente lettera: "c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25".

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1971.

SARAGAT FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 43. - CARUSO

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