DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 938

Type DPR
Publication 1971-09-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 120 relativo all'elenco delle scuole annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Chirurgia generale", in "Malattie dell'apparato respiratorio", in "Oncologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuole in "Chirurgia", in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", in "Oncologia clinica".

Gli articoli 130 e 131 relativi alla scuola di specializzazione in "Chirurgia generale" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 130. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli ed esami.

Il numero massimo degli iscritti e' stabilito complessivamente in sessanta specializzandi.

Per nessun motivo il corso di cinque anni puo' essere abbreviato e pertanto non sono assolutamente consentite le iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 131. - Le materie di insegnamento impartite nella scuola sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);

2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);

3) Anestesia e rianimazione;

4) Chirurgia cardiovascolare;

5) Chirurgia d'urgenza;

6) Chirurgia ginecologica;

7) Chirurgia pediatrica;

8) Chirurgia riparativa e plastica;

9) Chirurgia sperimentale;

10) Chirurgia toracica;

11) Chirurgia urologica;

12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);

13) Fisiopatologia chirurgica;

14) Medicina legale;

15) Neurochirurgia;

16) Patologia speciale chirurgica (triennale);

17) Radiologia;

18) Ricerche di laboratorio;

19) Semeiotica chirurgica;

20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;

21) Trattamento pre e post-operatorio;

22) Traumatologia ed ortopedia.

Esse sono cosi' distribuite nei cinque anni di corso:

1° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Chirurgia sperimentale;

Anestesia e rianimazione;

Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Fisiopatologia chirurgica;

Trattamento pre e post-operatorio;

Anatomia ed istologia patologica.

3° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica strumentale ed endoscopica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Radiologia;

Anatomia e istologia patologica.

4° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia ginecologica;

Chirurgia urologica;

Neurochirurgia;

Traumatologia ed ortopedia;

Chirurgia pediatrica;

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare;

Chirurgia riparativa e plastica;

Chirurgia d'urgenza;

Medicina legale.

I corsi saranno corredati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' altresi' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'universita' sotto forma di permanenza costante in detta clinica, durante le ore della sua attivita' con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di 1ª e 2ª categoria. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, si trasformera' in compartecipazione attiva agli interventi chirurgici.

Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non saranno ammessi a sostenere gli esami annuali di corso.

Gli iscritti dovranno sostenere gli esami annuali di profitto per singole materie o per gruppi di materie ed un esame finale generale di diploma, che comprendera' anche la presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di patologia o di clinica chirurgica.

Per i corsi che non siano nella clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, possono essere stabiliti se parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizi interno.

Gli articoli 141, 142, 143, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 141. - Per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, si richiedono tre anni di corso.

Art. 142. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Patologia della tubercolosi polmonare ed extra-polmonare;

Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

Microbiologia;

Epidemiologia e statistica sanitaria delle tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° Anno:

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Broncologia;

Radiologia dell'apparato respiratorio;

Profilassi della tubercolosi;

Igiene e legislazione sociale.

3° Anno:

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie i dell'apparato respiratorio;

Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia chirurgica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Alla fine di ognuno dei tre anni di corso i perfezionandi dovranno sostenere un esame sulle materie svolte durante l'anno.

Art. 143. - Il numero massimo di iscritti per anno e' di cinque.

L'internato si svolgera' presso l'istituto di clinica medica e di patologia speciale medica.

L'ospedale sanatoriale S. Luigi mette a disposizione degli specializzandi il suo ricco materiale riguardante la malattia tubercolare.

E' obbligatoria la firma di frequenza per ogni anno di corso.

Alla fine dei corsi il candidato deve sostenere un esame di diploma.

L'ammissione alla scuola avviene attraverso un esame scritto.

L'art. 238 e' modificato nel senso che la "Scuola di specializzazione in oncologia" assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in oncologia clinica".

L'art. 239 relativo alla suddetta scuola di specializzazione e' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 239. - La durata del corso e' di tre anni e vi possono accedere non piu' di venti iscritti per anno. Nella iscrizione alla scuola di specializzazione sara' data la preferenza a candidati gia' in possesso della libera docenza e di specializzazione in altre materie biologiche o cliniche.

La frequenza a tale corso ed alle esercitazioni e' obbligatoria.

Gli insegnamenti previsti sono cosi' ripartiti:

1° Anno:

Patologia generale dei tumori;

Biochimica dei tumori;

Patologia oncologica speciale;

Diagnosi istologica e citocariologica dei tumori;

Registrazione epidemiologica dei tumori.

2° Anno:

Prevenzione dei tumori;

Diagnosi precoce dei tumori;

Riscontri anatomo clinici;

Clinica medica generale dei tumori;

Clinica chirurgica generale dei tumori;

Diagnosi e terapia radiologica dei tumori;

Gli isotopi radioattivi nella diagnosi e nella terapia.

3° Anno:

Diagnosi e terapia dei tumori O.R.L.;

Diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale;

Diagnosi e terapia dei tumori genitali femminili;

Diagnosi e terapia dei tumori cutanei;

Chirurgia oncologica;

Terapia antalgica dei tumori.

Insegnamenti facoltativi:

Semeiotica dei tumori;

Chemioterapia antiblastica;

Tecniche chirurgiche complementari;

Chirurgia riparatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.