LEGGE 20 ottobre 1971, n. 944
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed è affidata all'INAM con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
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