LEGGE 12 novembre 1971, n. 952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonchè le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.
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