DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1971, n. 967
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: Nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; Nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti; Nella misura del 10 per cento dono le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; Per la restante parte, per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970 n. 967; 23 ottobre 1970, n. 1148; 22 dicembre 1970, n. 1405; 23 dicembre 1970, n. 1458; 4 gennaio 1971, n. 23; 20 febbraio 1971, n. 129 e 18 marzo 1971, n. 466, con i quali sono stati assegnati; complessivamente, 246 nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali 124 per il raddoppiamento di cattedre di ruolo gia' esistenti e 122 per il normale incremento degli organici; Viste le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione di posti di ruolo per il normale incremento degli organici; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facolta' e scuole interessate, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Per l'anno accademico 1970-71, alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma sono assegnati, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tre nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali due per il normale incremento dell'organico ed uno per il raddoppiamento della cattedra di microbiologia.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 65. - CARUSO
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