LEGGE 9 ottobre 1971, n. 979

Type Legge
Publication 1971-10-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrispondera' per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sara' commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947. I crediti debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, potranno essere trasferiti, a domanda degli interessati, alle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie italiane per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la ricostituzione delle occorrenti posizioni nelle assicurazioni medesime, secondo le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzera' la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

Art. 4

Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilita' del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il trattato medesimo.

Art. 6

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Accordo-art. 1

ALLEGATO Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, desiderosi di regolare definitivamente le questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo della Repubblica socialista di Romania paghera' al Governo della Repubblica italiana la somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 a titolo di indennizzo globale e definitivo per le pretese di ogni natura dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane verso lo Stato romeno e le persone fisiche e giuridiche romene riguardanti: a) beni, diritti ed interessi italiani colpiti da misure romene di nazionalizzazione, esproprio, presa in amministrazione o da ogni analoga misura legislativa o amministrativa; nonche' crediti finanziari e commerciali sorti anteriormente al 25 novembre 1950 (data della firma a Bucarest, dell'Accordo di pagamento tra i due Paesi); b) i titoli del debito pubblico estero romeno.

Accordo-art. 2

Art. 2. Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, ai sensi del precedente articolo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure romene, appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, a condizione che esse abbiano la cittadinanza italiana o rispettivamente la sede in Italia, anche alla data della firma del presente Accordo. Nella determinazione dei beni, diritti ed interessi italiani, citati all'articolo 1 del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il pagamento della somma forfettaria indicata nel precedente articolo 1 sara' effettuata con le modalita' previste nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il pagamento integrale della somma forfettaria indicata all'articolo 1 del presente Accordo avra' effetto liberatorio per lo Stato romeno e per le persone fisiche e giuridiche romene nei confronti dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane e, conseguentemente, il Governo della Repubblica italiana considerera' integralmente e definitivamente estinte tutte le pretese regolate con il presente Accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il Governo della Repubblica italiana non presentera' ne' sosterra' in alcun modo nei confronti del Governo della Repubblica socialista di Romania pretese della natura di quelle regolate nei precedenti articoli. Il Governo della Repubblica socialista di Romania considera liberate le persone fisiche e giuridiche italiane da ogni onere, obbligazione o imposta concernenti i beni, diritti ed interessi, previsti nei precedenti articoli.

Accordo-art. 6

Art. 6. La ripartizione tra gli aventi diritto della somma indicata all'art. 1 del presente Accordo e' di competenza esclusiva del Governo della Repubblica italiana, senza che da cio' possa derivare alcuna responsabilita' per il Governo della Repubblica socialista di Romania. Per la ripartizione della somma il Governo della Repubblica socialista di Romania fornira', dietro richiesta del Governo della Repubblica italiana, nei limiti del possibile, le informazioni e la documentazione necessarie riguardanti i beni, diritti ed interessi regolati negli articoli precedenti.

Accordo-art. 7

Art. 7. Il Governo della Repubblica italiana trasmettera' al Governo della Repubblica socialista di Romania, nel termine di due anni dal pagamento integrale della somma forfettaria indicata nell'articolo 1 del presente Accordo, i documenti in base ai quali sono stati indennizzati gli aventi diritto italiani.

Accordo-art. 8

Art. 8. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono agli obblighi derivanti dagli Accordi commerciale e di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Accordo-art. 9

Art. 9. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma, il 23 gennaio 1968 in due esemplari originali, nelle lingue italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista di Romania MANESCU Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI

Accordo-Annesso

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.