DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1971, n. 980

Type DPR
Publication 1971-02-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 febbraio 1928, n. 781, con cui fu istituita la scuola per la formazione delle maestre di grado preparatorio secondo il metodo Montessori;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la legge 15 maggio 1951, n. 549;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata il giorno 11 giugno 1965 fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Roma, con la quale si provvede all'ordinamento ed al funzionamento della scuola magistrale statale per la formazione delle maestre del grado preparatorio secondo il metodo Montessori, in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72. La convenzione e' parte integrante del presente decreto. La scuola e' denominata "Scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori".

Art. 2

La scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori e' retta da una direttrice nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in seguito ai risultati di un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale sono ammesse le persone fornite di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente opera Montessori ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano prestato almeno un quadriennio di servizio in una scuola magistrale statale o convenzionata in qualita' di insegnante o di insegnante con incarico della direzione o cumulativamente in entrambi gli uffici. Alla direttrice spetta il trattamento economico previsto per i presidi di seconda categoria degli istituti di istruzione secondaria. La direttrice esercita i compiti attribuiti dal regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e dalle altre disposizioni in vigore, ai presidi di scuola media in quanto non ostino le disposizioni del presente decreto ed impartisce l'insegnamento della metodologia montessoriana, secondo l'orario ed il programma che sara' stabilito nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 11.

Art. 3

Nella scuola di metodo Montessori e' istituita una cattedra di ruolo per ciascuna delle materie seguenti: a) Pedagogia; b) Lingua e letteratura italiana, storia, geografia ed educazione civica; c) Matematica, computisteria e scienze naturali. L'insegnante di pedagogia coadiuva e, al caso, sostituisce la direttrice.

Art. 4

Al personale insegnante di cui all'articolo precedente si applicano per quanto concerne lo sviluppo di carriera le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1951, n. 549, e successive modificazioni.

Art. 5

Art. 5 : Saranno annualmente affidati per incarico i seguenti insegnamenti: a) Religione; b) Plastica e disegno; c) Musica e canto corale; d) Economia domestica e lavori femminili; e) Igiene e puericultura; f) Educazione fisica.

Art. 6

Alla scuola Montessori sono annesse tre sezioni di scuola materna rette da insegnanti del grado preparatorio che abbiano conseguito il titolo di abilitazione nella stessa scuola; dette insegnanti saranno coadiuvate e, al caso, sostituite da tre insegnanti del grado preparatorio assistenti, in possesso dello stesso titolo. Allo scopo, sono istituiti 6 posti di ruolo di insegnanti di classi del grado preparatorio, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsti dalla legge 15 maggio 1951, n. 549.

Art. 7

Al servizio di segreteria sara' provveduto mediante incarico rinnovabile annualmente. All'incaricata che deve essere provvista di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado, e' dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di segreteria non di ruolo delle scuole medie, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni. Al servizio di cucina per la refezione ai bambini delle sezioni materne sono addette una cuoca ed una sguattera, con il trattamento economico previsto dall'art. 10, rispettivamente alle lettere c) e d), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni. Al servizio di pulizia saranno adibiti due bidelli con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per l'analogo personale non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media, in conformita' del secondo comma del citato art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni.

Art. 8

La nomina degli insegnanti alle cattedre di ruolo e delle insegnanti del grado preparatorio e' fatta con decreto ministeriale, in seguito al risultato di appositi concorsi di cui, di volta in volta, saranno fissate e rese pubbliche le norme.

Art. 9

Gli incarichi a posti di ruolo eventualmente vacanti e quelli di cui all'art. 5 del presente decreto sono conferiti annualmente dal provveditore agli studi di Roma in base ad apposita graduatoria riservata agli insegnanti forniti di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di corsi di differenziazione didattica organizzati dall'opera Montessori, che ne abbiano fatta esplicita richiesta nella domanda di incarico o di supplenza.

Art. 10

Le alunne che si iscrivono alla scuola sono tenute al pagamento delle tasse nella misura prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 434. Nessuna alunna puo' essere ammessa all'esame di abilitazione senza aver prima pagato la relativa tassa.

Art. 11

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno approvati gli orari ed i programmi della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori.

Art. 12

Agli esami di abilitazione potranno essere ammesse solo le alunne che abbiano frequentato l'intero corso presso la scuola magistrale secondo il metodo Montessori.

Art. 13

Alle spese occorrenti per le retribuzioni, assegni, salari, spettanti al personale dirigente ed insegnante della scuola magistrale e delle annesse classi di grado preparatorio ed al personale di segreteria e di servizio provvede il Ministero della pubblica istruzione con imputazione sugli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio del Ministero stesso. Alle spese occorrenti per il materiale scientifico e didattico provvede l'ente "Opera Montessori", a cio' impegnato con apposita convenzione stipulata con il Ministero della pubblica istruzione in data 23 gennaio 1967.

Art. 14

Per tutto quanto non e' previsto dal presente decreto si applicheranno le norme contenute nel testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e nel regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 91. - CARUSO

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 1

Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per il funzionamento in Roma di una scuola magistrale statale a tipo Montessori. (Addi' 11 giugno 1965). Premesso Che con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781, fu disposta la istituzione in Roma di una scuola magistrale statale per la formazione delle maestre del grado preparatorio secondo il metodo della dott.ssa Maria Montessori, con ordinamento speciale; Che detta scuola, diretta dalla stessa dott.ssa Maria Montessori, inizio' il suo funzionamento il 1 ottobre 1928, previa stipulazione, in conformita' delle disposizioni contenute nel citato decreto n. 781, di una apposita convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ex Governatorato di Roma; Che, dopo circa un quinquennio, il funzionamento della scuola predetta dove cessare di fatto per le contingenze che determinarono, nel giugno 1932, il forzato abbandono della direzione della scuola da parte della dott.ssa Maria Montessori e successivamente, nell'aprile 1933, la denunzia da parte del Governatorato di Roma della convenzione stipulata con il Ministero della pubblica istruzione; Che non essendo state mai abrogate le disposizioni legislative che sancirono l'istituzione della predetta scuola magistrale ed essendo d'altro canto venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione del funzionamento della scuola medesima, e' opportuno che la scuola riprenda a funzionare nel comune di Roma sulla base di una nuova apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero ed il comune predetti; Tra il Ministero della pubblica istruzione, in persona del provveditore agli studi di Roma, sig. prof. Francesco Saverio Varano, nato a Catanzaro il 1 novembre 1902, domiciliato per la carica in Roma, via Principe Amedeo n. 42, giusta delega a lui conferita dal Ministro per la pubblica istruzione con lettera n. 3978 in data 10 giugno 1965; ed il comune di Roma, in persona del dott. Vittorio Panzera, nato a Lecce il 2 ottobre 1910, vice direttore di ripartizione del comune di Roma, domiciliato per la carica in Campidoglio, giusta procura generale a lui conferita dal sindaco di Roma a rogito notaio Albertazzi di Roma, rep. 38501 in data 17 marzo 1964, e per l'esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 143 del 16 febbraio 1965 approvata dal Ministero dell'interno col n. 16170.R.2741 del 24 marzo 1965, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, modificato con legge 17 maggio 1952, n. 609, nonche' della deliberazione della giunta municipale n. 3137 del 31 maggio 1965, approvata dal Ministero dell'interno ai sensi della stessa disposizione con nota pari numero del 9 giugno 1965. Si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Il comune di Roma assume, secondo la specificazione di cui agli articoli seguenti, l'obbligo del funzionamento della scuola magistrale a ordinamento speciale per la formazione delle maestre di grado preparatorio, istituita con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 2

Art. 2. I locali necessari al funzionamento della scuola saranno forniti dal comune che ne curera' a sue spese la manutenzione. Essi consistono in due padiglioni prefabbricati siti al viale del Forte Antenne.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 3

Art. 3. L'arredamento della scuola e' stato fornito dall'Opera Montessori.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 4

Art. 4. Il comune assume a suo carico tutte le spese relative al rinnovo dell'arredamento, alla illuminazione, al riscaldamento ed al fabbisogno per spese di ufficio.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 5

Art. 5. Il Ministero della pubblica istruzione si impegna, da parte sua, a sostenere tutte le spese occorrenti per le retribuzioni, assegni, salari, spettanti al personale dirigente ed insegnante della scuola magistrale e delle annesse classi di grado preparatorio ed al personale di segreteria e di servizio. Tutto il personale predetto sara' direttamente assunto dal Ministero stesso.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 6

Art. 6. Le tasse di iscrizione, di ammissione, di esame e di diploma dovute dalle alunne della scuola magistrale, spetteranno all'erario, cui saranno versate con le consuete forme in uso per le tasse delle scuole medie. Le eventuali tasse di frequenza previste nel terzo comma dell'art. 130 del Reg. gen. sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, per i bambini delle classi preparatorie annesse alla scuola magistrale andranno a beneficio del comune e saranno direttamente versate nella cassa dello stesso sull'art. 32-a.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 7

Art. 7. Ai bambini delle classi preparatorie ed al personale addetto a quelle classi, spetta la refezione gratuita. La spesa relativa resta a carico del comune e rientrera' in quella assunta nella convenzione annuale con il patronato scolastico.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 8

Art. 8. La presente convenzione entra in vigore dal 1 ottobre 1964 ed ha la durata di un quinquennio. Essa si intendera' confermata qualora entro il mese di maggio dell'ultimo anno del quinquennio non sia stata denunziata da una delle parti contraenti.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 9

Art. 9. Le spese della presente convenzione sono a carico del comune di Roma, il quale dichiara che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali concesse all'uopo dalle norme in vigore, trattandosi di scuola prevista dal testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione.

Convenzione tra il Minitsero della pubblica istruzione e il comune di Roma-art. 10

Art. 10. La presente convenzione sara' esecutiva dopo la registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti. Fatto a Roma, addi' undici giugno dell'anno millenovecentosessantacinque, in triplice copia originale, di cui una per il Registro. Francesco Saverio VARANO Vittorio PANZERA 1° Ufficio registro - Atti privati di Roma. - Eseguita registrazione al n. 17314 - Mod. II - Vol. D. - Esatte L. 2210. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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