LEGGE 25 novembre 1971, n. 1010

Type Legge
Publication 1971-11-25
Ultimo aggiornamento 1971-12-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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