LEGGE 25 novembre 1971, n. 1010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.