DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 1026
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 240 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in chimica biologica annessa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di perfezionamento in chimica biologica Art. 241. - La scuola di perfezionamento in chimica biologica, istituita presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di fornire ai giovani laureati la preparazione necessaria per compiere ricerche biochimiche in laboratori universitari, industriali, ospedalieri e rilascia il "diploma di perfezionamento in chimica biologica". Il corso di studi ha la durata di tre anni. La facolta', udito il consiglio direttivo della scuola, puo' concedere un abbreviamento di corso a quegli iscritti che si presentino gia' forniti di appropriati titoli. Art. 242. - Il direttore della scuola e' scelto tra i professori ordinari, straordinari o aggregati della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Pavia o, in mancanza di questi, tra i professori ordinari, straordinari o aggregati di chimica biologica di altre facolta' della stessa universita'. In mancanza dei docenti suddetti, il direttore e' scelto tra i professori ordinari o straordinari o aggregati di materia affine della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pavia. II funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio, direttivo formato dal direttore e da due altri membri nominati ogni triennio dalla facolta'. I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti in conformita' alle norme vigenti. Art. 243. - Alla scuola di perfezionamento, sono ammessi i laureati in chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, medicina veterinaria, scienza della produzione animale. Art. 244. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni sono i seguenti: 1) Biochimica generale; 2) Biochimica cellulare; 3) Biochimica dei tessuti; 4) Enzimologia generale e applicata; 5) Biopolimeri; 6) Biochimica degli ormoni; 7) Biochimica patologica e metodi biochimici di diagnosi; 8) Immunobiochimica; 9) Biochimica dei farmaci. In aggiunta a questi corsi verranno inoltre svolti i seguenti seminari: 10) Seminario di chimica biologica; 11) Seminario di biochimica industriale. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno, di fronte ad una commissione formata dai professori incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola. Per ottenere il diploma di perfezionamento i candidati, dopo aver sostenuto i suddetti esami e i colloqui previsti all'articolo successivo, dovranno anche discutere una dissertazione scritta di carattere sperimentale, originale, preparata durante il periodo di perfezionamento. La discussione verra' sostenuta davanti ad una commissione di cinque membri, tra i quali un relatore ed un correlatore, nominati dal consiglio direttivo. Il correlatore sara' un professore competente nel soggetto particolare della dissertazione, anche non appartenente all'Universita' di Pavia, italiano o straniero, al quale verra' inviata la dissertazione almeno 30 giorni prima della discussione. Art. 245. - In aggiunta agli insegnamenti previsti all'articolo precedente, gli iscritti alla scuola dovranno seguire alcuni (2 per anno) corsi universitari e sostenere un colloquio alla fine di ogni corso, per colmare le lacune derivate dal tipo di laurea conseguito. Gli insegnamenti da seguire verranno suggeriti dal consiglio direttivo della scuola ad ogni iscritto, tenendo conto del suo curriculum e dei suoi interessi scientifici, e verranno scelti tra i seguenti insegnamenti: 1) Istologia ed embriologia, 2) Anatomia umana, 3) Anatomia comparata, 4) Fisiologia generale, 5) Fisiologia vegetale, 6) Biologia generale, 7) Genetica, 8) Biologia molecolare, 9) Microbiologia, 10) Patologia generale, 11) Farmacologia, 12) Istituzioni di matematiche, 13) Statistica, 14) Chimica organica, 15) Chimica fisica, 16) Esercitazioni di chimica organica e analisi organica, 17) Chimica delle sostanze organiche naturali, 18) Radiochimica, 19) Chimica analitica strumentale, 20) Chimica farmaceutica, 21) Patologia speciale medica e metodologia clinica ed altri eventuali a giudizio del consiglio direttivo. Art. 246. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse, e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni, di legge per gli studenti della facolta' ed una tassa, per la preparazione della dissertazione scritta a carattere sperimentale, tassa che verra' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pavia su proposta della facolta'.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 111. - CARUSO
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