LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1033
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - LAURICELLA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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