LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1035
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Con effetto dal 1 gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria, previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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