LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1038
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare. Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dallo articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777. La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - PICCOLI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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