LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonchè dai dipendenti delle Amministrazioni stesse, nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti. Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.
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