LEGGE 11 novembre 1971, n. 1046
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue: "Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue. Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5. La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali".
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