LEGGE 23 novembre 1971, n. 1047
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso. Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità. Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.
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