LEGGE 1 dicembre 1971, n. 1051

Type Legge
Publication 1971-12-01
Ultimo aggiornamento 2012-06-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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