LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1053
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dalla data del 1 luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta: a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare; b) assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare; c) assistenza farmaceutica; d) assistenza ostetrica; Per le altre prestazioni sanitarie, nonchè per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuerà ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche. L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per sè e per il nucleo familiare assistibile, ha validità per tutto l'anno solare e si intenderà automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno. Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parità di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.