LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1054
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, h. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.
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