LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1055
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO DONAT-CATTIN FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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