LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1056
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.
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