LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1056

Type Legge
Publication 1971-12-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.