LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1058
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. La sfera di applicazione, comprende le seguenti attività: 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;. 4) produzione di pietrame e pietrisco; 5) lavorazione delle selci; 6) produzione di sabbia e ghiaia.
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