LEGGE 3 novembre 1971, n. 1059
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, semprechè sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative. Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore. Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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