LEGGE 3 novembre 1971, n. 1069
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108. Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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