La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi popolari in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.390.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.