LEGGE 29 novembre 1971, n. 1073
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli scambi di carni fresche di animali domestici, appartenenti alla specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/433/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/601/CEE del 25 ottobre 1966 e con direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, nonchè nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e VI/COM (65) 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965.
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