LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1075
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.
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