LEGGE 25 novembre 1971, n. 1079

Type Legge
Publication 1971-11-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sistema di finanziamento e riserva del Fondo)

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.