LEGGE 25 novembre 1971, n. 1079
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Sistema di finanziamento e riserva del Fondo)
Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.
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