LEGGE 1 dicembre 1971, n. 1081
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è sostituito dal seguente: "I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1971, a 80 unità. Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condizioni economiche, che raggiungano l'età non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso. I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali".
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